Quadro normativo: Legge Provinciale n. 3/2014
A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI (legge provinciale n. 3/2014).
Il Consiglio Comunale approva il regolamento, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 28.12.2022 è stato approvato il regolamento riguardante l' imposta municipale immobiliare e con deliberazioni del consiglio comunale n. 5 del 26.04.2023 e n. 4 del 28.01.2025 è stato modificato il suddetto regolamento.
Regolamento imposta municipale immobiliare (IMI)
Con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 28.01.2025 sono stati stabiliti le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale con decorrenza 2025:
- aliquota ordinaria nella misura del 0,85 % (min. 0,26 % - max. 1,56 %) da applicare alle abitazioni previste dall'art. 3, comma 2 del regolamento IMI e agli altri immobili previsti dalle norme provinciali;
- aliquota su aree fabbricabili: 1,50% ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L.P. del 23.04.2014, n. 3 (min. 0,26 % - max. 1,56%)
- detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze giusto art. 10, comma 3 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 nella misura di 725,00 euro;
- agevolazioni:
a) per le abitazioni e le relative pertinenze giusto art. 1, c. 1, lettera a) del regolamento IMI (comodato d'uso gratuito):
aliquota: 0,40 % (min. 0,26 %);
b) per i fabbricati giusto art. 9, comma 3 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3:
aliquota: 0,47 % (maggiore dello o uguale allo 0,1 % e minore dello 0,56%);
c) per le abitazioni locate in base ad un contratto di locazione registrato e con residenza secondo art. 1, comma 1, lettera b) del regolamento IMI
aliquota: 0,75 %
d) per gli agriturismi siti in aree strutturalmente deboli ai sensi della delibera della Giunta provinciale 10 ottobre 2023, n. 887, allegato B), e successive modifiche:
aliquota: 0,30 %
- maggiorazioni:
a) le abitazioni tenute a disposizione secondo art.3, comma 2 del regolamento IMI
aliquota: 0,95 % - grado di utilizzo:
Il grado di utilizzo ai sensi dell'articolo 9, comma 4-quater della Legge provinciale del 23 aprile 2014 è stato fissato al 20%.
1. Per cosa è dovuta l'IMI?
L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili.
2. Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?
È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. Entro quando e come deve essere pagata l'IMI?
1° rata: entro il 16 giugno si deve pagare l'imposta dovuta per il 1° semestre.
2a rata: entro il 16 dicembre si deve pagare il saldo dell'imposta dovuta per tutto l'anno.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento. Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 Euro.
Per il pagamento dev’essere utilzzato il modello F24.
Per i contribuenti il comune provvederà a mandare il precalcolo della tassa. La tassa viene calcolata in base ai dati catastali e i dati comunicati rispettivamente conosciuti dal comune. Dopo la verifica dei dati elencati è da effettuare il pagamento con il modello F24 allegato, oppure con e-payment tramite home banking.
Attenzione all'esatto inserimento del codice ente I771 per il Comune di Sludernoe dei codici tributo
Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.
4. Cosa si intende per un'abitazione principale con relative pertinenze?
Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre unità immobiliari delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione (vedasi tabella riassuntiva). Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.
Per ogni persona del summenzionato nucleo familiare, che ha una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50 euro. Il nucleo familiare deve presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.
5. Quali abitazioni sono equiparate all'abitazione principale?
Le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
6. Dichiarazione
Le persone per le quali c'è stato o ci sarà un cambiamento di proprietà o di occupazione durante l'anno devono segnalarlo all'Ufficio delle imposte.
Questa notifica deve essere fatta immediatamente dopo che i cambiamenti da dichiarare sono avvenuti. Va notato ancora che in caso di morte, gli eredi devono chiudere la posizione fiscale del defunto e aprire la propria.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 07.07.2014 il segretario comunale sig. dott. Christian Messmer è stato designato quale funzioniario responsabile.
DELIBERA - IMI - attivitá organizzativa e gestionale: designazione funzionario responsabile
Con deliberazione della Giunta comunale n. 324 del 26.11.2012 i valori venali per le aree fabbricabili sono stati rideterminati.
Valori venali per le aree fabbricabili (IMI) - con decorrenza 01.01.2012
Ulteriori informazioni troverete sulla rete civica dell'Alto Adige.